Con la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività è possibile iniziare i lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
La SCIA deve essere corredata di:
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000,
- attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati,
- dichiarazioni di conformità rilasciate dall’Agenzia delle imprese,
- elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA.
Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
La nuova procedura non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.
Sono esclusi anche i casi in cui sussistano vincoli culturali, così come non è ammesso alcun tipo di contrasto con gli atti imposti dalla normativa comunitaria e con quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, alle reti di acquisizione del gettito.
La Scia non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, che indica gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.