“Vorrei sapere se, per quanto riguarda le nomine del Responsabile Prevenzione Sicurezza, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente, secondo il testo Unico per la Sicurezza DLgs 81/08, sono da inviare all’ASL di competenza e all’Ispettorato del Lavoro con una raccomandata con ricevuta di ritorno?
Se non fosse più obbligatoria tale procedura come dobbiamo comportarci al fine di non incorrere nelle ammende?
Il datore di lavoro che svolge compiti diretti di RSPP e che ha frequentato i corsi ex art. 10 dlgs 626/94 è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento?”
Risposta
Il DLgs 81/08 agli articoli 31 e 34 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché gli eventuali addetti individuandoli tra le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, ovvero svolgendo direttamente tali compiti nei casi consentiti. Non è più dovuta la comunicazione all’organo di vigilanza sia nel primo che nel secondo caso. Nel corso di eventuali accertamenti il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, attraverso l’esibizione di adeguata documentazione l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui sopra. Circa il medico competente la sua designazione non deve essere comunicata all’organo di vigilanza (come avveniva in regime di vigenza del DLgs 626/94) il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L’inottemperanza a tale obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 euro.
Secondo l’art. 34, comma 3 del dlgs 81/08, il datore di lavoro che svolge compiti diretti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale obbligo si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ad oggi, non essendo ancora stato definito il previsto accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i corsi di aggiornamento non sono ancora stati attivati.