“Tempo fa sono stato nominato dall’impresa RSPP esterno, volendo dare le dimissioni devo comunicarlo solo all’impresa?”
Risposta
L’obbligo della comunicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, previsto dell’art. 8 del D. Lgs. 626/94, è stato abrogato dal D. Lgs. 81/08, di conseguenza si deve ritenere abrogato anche l’obbligo di comunicare una eventuale sostituzione o dimissione dello stesso. In ogni caso non è mai stato obbligatorio e non lo è neanche attualmente comunicare le dimissioni del RSPP agli organi di vigilanza.
Quello che invece è obbligatorio, ai sensi dell’art. 28 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 è l’indicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed è in tale documento che deve essere riportata la indicazione sulle dimissioni del RSPP e la sostituzione dello stesso con il nuovo RSPP.