La Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363, stabilisce che il titolare di un PUB ha l’obbligo di svolgere le attività di formazione/informazione ai lavoratori dipendenti riguardo alle procedure di emergenza, ed alle attività di emergenza antincendio.
A prescindere dalla decisione sul fatto, nella sentenza è interessante l’interpretazione della normativa riguardante la tenuta del documento di valutazione del rischio incendio.
“È stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del TU 81/08, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati, ivi comprese le attività di ristorazione.
Si ritiene di dare senz’altro continuità a tale principio, che trova il suo fondamento nell’ampia formulazione dell’art. 3 del TU, secondo cui, appunto, “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. “Da ciò discende l’obbligo del prescritto documento anche per l’attività di Pub con attività accessoria di piccoli intrattenimenti”.
Il Tribunale aveva precisato che, trattandosi di attività con accesso e permanenza di pubblico, il rischio infortunistico collegato all’evenienza incendi non poteva essere classificato come “basso”, per cui si rendeva necessaria la previsione di vie di fuga agevoli in caso di uscita rapida per il pubblico.
La Corte ha valutato come corretta anche l’esclusione dell’applicabilità della procedura semplificata prevista dal “Decreto del fare”, che “attiene ai settori professionali che presentano minore fattore di rischio infortuni”. L’art. 32 del decreto DL 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito dalla L.98/2013) prevede il modello semplificato per le attività “a basso rischio” di infortuni.