Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP è obbligatorio nominarlo qualora nell’ azienda ci siano lavoratori.
Per lavoratore si intende persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Pertanto, le aziende a conduzione familiare sono escluse da tale obbligo.
L’ R.S.P.P può essere sia interno all’azienda che esterno.
Per R.S.P.P. esterno all’azienda si intende una persona che abbia i requisiti per svolgere tale incarico, ovvero istruzione secondaria ed attestato di partecipazione al corso per svolgere tale ruolo..
Per R.S.P.P. interno all’azienda si intende che:
- Il datore di lavoro nei casi concessi dal D. Lgs. 81/08 (Art.31 e seguenti) assume in proprio l’incarico di RSPP e deve frequentare apposito corso di 16 ore.
- Il datore di lavoro incarica un dipendente di assumere il ruolo di RSPP e, il datore di lavoro dovrà provvedere alla formazione di quest’ultimo con un corso che dura più di 100 ore e deve essere svolto durante l’orario di lavoro e senza spese per quest’ultimo. Conviene per la maggior parte delle aziende nominare un RSPP esterno.