
Il D.Lsg. 81/08 s.m.i., all’art. 96, stabilisce che:
“i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti… redigono il piano operativo di sicurezza “ e precisa che ciò “non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature”.
In questo secondo caso si applica l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Sulla diversa applicazione normativa, fa chiarezza la nota del Ministero del lavoro del 16 febbraio, n. 2597, che per una più completa disanima richiama anche l’obbligo di redazione del DUVRI che non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.
Sulle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore, informa il Ministero, hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una mera fornitura di materiali, tali da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96 e quindi esonerare le imprese dalla redazione del POS.
Per risolvere la questione, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per la fornitura in cantiere. Nella Circolare si danno precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa fornitrice che, nel caso di “mera” fornitura, non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”. E allora in caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.
Ancora la nota del Ministero chiarisce che nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è quindi necessario che si verifichi se si tratta di una mera fornitura (niente obbligo di POS o DUVRI) oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (qui il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Per la procedura per la fornitura di calcestruzzo si deve dare applicazione all’ art. 26, comma 2 del D.Lgs.81/2008, nel caso di fornitura e posa in opera si dovrà verificare la presenza sia del POS che l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.