L’art. 89 del D. Lgs. 81/08 definisce il Responsabile dei lavori come «il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.
La nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria da parte del committente, ma è una scelta dello stesso e ciò deriva da due motivi:
- uno legato alla osservazione che se il legislatore avesse voluto sempre la presenza del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili avrebbe inserito la sua nomina fra gli obblighi del committente, il che non è stato fatto;
- l’altro motivo discende dalla lettura dell’art. 93 comma 1 del Testo Unico, che afferma “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori
Inoltre si fa osservare che ogni qualvolta il legislatore nel Titolo IV del Testo Unico cita il committente lo fa sempre affiancandolo al responsabile dei lavori con la congiunzione “o” ponendo in evidenza così la possibilità della alternativa presenza di queste due figure obbligate.
Per quanto sopra detto si ritiene, che non vi sia una automatica corrispondenza di tali figure professionali così come si ritiene che analogamente nei lavori pubblici non vi sia una automatica corrispondenza fra il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento anche se lo stesso art. 89 comma 1 lettera c) delle definizioni indica che “il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”.
Una conferma di questa interpretazione in relazione alla nomina del responsabile dei lavori discende da una recente sentenza della Sez. IV penale della Corte di Cassazione, la n. 23090 del 10 giugno 2008, emessa in riferimento ad un infortunio mortale occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice il quale, mentre era intento a dei lavori di demolizione sopra di una scala all’altezza di circa sei metri, cadeva rimanendo infortunato mortalmente. Secondo tale sentenza, infatti, il responsabile dei lavori deve essere oggetto di una esplicita delega da parte del committente e con accettazione scritta da parte dello stesso. Nella stessa sentenza viene inoltre ribadito che il committente è esonerato dal rispetto degli obblighi che eventualmente lo stesso ha inteso trasferire al responsabile dei lavori.
In virtù di quanto sopra detto in merito alla delega dell’incarico del responsabile dei lavori ed in merito agli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, si fa osservare a tal punto quella che si ritiene essere una chiara omissione da parte del legislatore che si riscontra nel comma 2 dell’articolo 93 del Testo Unico, secondo il quale “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera (manca il committente) il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)“. Come si nota questa volta nel testo non compare l’alternativa del committente o del responsabile dei lavori quali soggetti non esonerati dalle responsabilità connesse alla verifica che i coordinatori assolvano agli obblighi a loro delegati ma è citato solo il responsabile dei lavori, il che appare illogico in quanto se così fosse si esonererebbe ope legis il committente dal rispetto di alcuni obblighi che può pure non aver delegato essendo la figura del responsabile dei lavori facoltativa.