RLS e RSPP: Incompatibilità dei ruoli
Il modello prevenzionistico introdotto dal D.Lgs n. 626/1994, era basato sul principio di cooperazione fra gli “attori” della sicurezza. Al contrario, invece, il D.Lgs 81/2008 sembra proporre un modello tendenzialmente conflittuale, di contrapposizione tra i diversi soggetti interessati; vediamo infatti rinnovati i ruoli del preposto e del medico competente, l’esaltazione dell’esercizio del potere disciplinare e le nuove incompatibilità dettate per l’elezione a RLS.
Infatti, riprendendo un discutibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il legislatore ha stabilito, al comma 7, art. 50, che l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con quella di addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).
Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavoratore designato dal datore di lavoro come addetto all’antincendio o al primo soccorso aziendale (artt. 43 e seguenti) può legittimamente essere eletto come RLS, invece, l’elezione di un RSPP o di un ASPP determina un’ipotesi di decadenza dalla nomina.