Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 32, quali devono essere “le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”. Il datore di lavoro può nominare come “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” – RSPP o come “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” – ASPP soltanto persone, interne o esterne alla sua azienda, che abbiano una determinata qualifica professionale.
In particolare, sia RSPP che ASPP devono «essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative». Il RSPP, inoltre, deve superare «specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico – sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali».
Il Ruolo del RSPP è positivamente rafforzato da queste innovazioni, perché gli è richiesta una specifica preparazione professionale e perché è chiamato a collaborare sia con il datore di lavoro e sia con il dirigente. Maggiori competenze tecniche e gestionali gli sono quindi richieste, alle quali sono ovviamente collegate responsabilità più gravose.
I corsi di formazione prevedono tre moduli:
- Modulo A – RSPP e ASPP per complessive 28 ore;
- Modulo B – Tecnico e specifico per settore produttivo, per RSPP e ASPP per una durata variabile da 12 a 68 ore;
- Modulo C – Gestionale – Relazionale, solo per RSPP per complessive 24 ore.
In allegato riportiamo
- Art.32 del D. Lgs. 81/08
- Tabella riepilogativa dei contenuti del corso
- Le classi di laurea (per meglio comprendere l’art. 32)