Le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono più severe rispetto alla 626 e alla 494.
Riportiamo la descrizione delle principali figure Responsabili della Sicurezza nei luoghi di lavoro, con i principali obblighi e sanzioni in cui incorrono.
CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, a svolgere determinati compiti.
Obblighi (Art.91):
- Redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
- Predisporre il Fascicolo, che deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
Sanzioni (Art.158):
Il CSP è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00 quando viola l’art.91.
CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori a svolgere determinati compiti.
Obblighi (Art.92):
- Verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- Verifica dell’idoneità del PSC
- Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti interessate, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- Segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze delle imprese e dei lavoratori, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa e dei lavoratori o la risoluzione del contratto
- Sospende direttamente i lavori in caso di pericolo grave o imminente
Sanzioni (Art.158):
Il CSE è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00 per la violazione dell’art.92 ai punti 1,2,3,5,6. Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.250,00 a € 5.000,00 per la violazione dell’art.92 al punto 4.
Committente (Art.89):
Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Responsabile dei lavori (Art.89):
Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione di lavori.
Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori (Art.90):
- Valutazione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nella fase di progettazione dell’opera, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere
- Valutazione dei documenti (PSC e fascicolo), nella fase di progettazione dell’opera
- Nomina del CSP e del CSE, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
- Entrambi possono svolgere le funzioni di CSP e di CSE
- Comunicazione del CSP e del CSE alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
- Verificare dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
- Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo e la trasmette all’amministrazione competente.
- Trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (Art. 101)
Sanzioni del Committente o del Responsabile dei lavori (Art.157):
- Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 10.000 per la violazione dell’art.90, punti 1,2,3,4,5.
- Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.250 a € 5.000 per la violazione dell’art.90 punti 6,7
- Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.200 a € 6.000 per la violazione dell’art.101.
Datore di lavoro: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Gli competono la responsabilità dell’organizzazione e dell’unità produttiva, esercita poteri decisionali e di spesa.
Dirigente: Soggetto, che in virtù dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente (Art.17, 18, 96, 97, etc.): il datore di lavoro ha numerosi obblighi, ne citiamo alcuni:
- Nomina del medico competente
- Incarica i soggetti per la gestione delle emergenze e l’attuazione le misure preventive
- Fornisce i lavoratori dei DPI e si accerta del loro corretto utilizzo
- Effettua la valutazione dei rischi ed elabora i relativi documenti
- Etc.
Sanzioni del Datore di lavoro e del Dirigente (Art.55, 165) :
- Punito con arresto da due a otto mesi (in base al tipo di violazione)
- Ammenda da € 1.000 a € 10.000 (in base al tipo di violazione)
- Il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del DVR – DUVRI, o la carenza dello stesso, incorre in una contravvenzione punibile con l’arresto da 4 a 8 mesi o con un’ammenda da € 5.000 a € 15.000. (Art.55)
Preposto: Soggetto, che in virtù dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Obblighi del Preposto (Art.19):
- Sovrintendere e verificare l’osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Formare ed informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI.
- Frequentare appositi corsi di formazione
Sanzioni per il Preposto (Art.56, 166):
- Arresto da uno a tre mesi (in base al tipo di violazione)
- Ammenda da € 300 a € 2.000 (in base al tipo di violazione)
Medico Competente: viene nominato dal datore di lavoro.
Obblighi del medico competente (Art.25):
- Collabora con il datore di lavoro per predisporre l’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione informazione dei lavoratori, ed organizza il servizio di primo soccorso
- Programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria (insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.)
- Redige, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità,la cartella sanitaria di ogni lavoratore
- Consegna al datore di lavoro e al lavoratore, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria con salvaguardia del segreto professionale e modalità di conservazione
- Invia all’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie
- Informare i lavoratori sulla sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti e fornisce loro la documentazione se viene espressamente richiesta
- Comunica per iscritto, al datore di lavoro, all’RSPP e all’RLS i risultati della sorveglianza sanitaria collettiva
- Ispeziona gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno
Sanzioni (Art.58):
· È punito con un’ammenda che va da € 500 a € 5.000
· Arresto da un mese a tre mesi
· Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.500 se non invia all’ISPESL le cartelle sanitarie come stabilito nell’art.40.