“Mi trovo in prossimità di redigere un progetto di ristrutturazione di un tetto di copertura dove la rimozione dell’attuale manto verrà fatta da un impresa mentre la nuova realizzazione sarà eseguita da un altra impresa diversa pertanto chiedo:
siamo in presenza di due imprese diverse, solo che non lavoreranno e si intrecceranno nella stessa fase temporale lavorativa cioè sul cantiere apparirà prima quella x la rimozione e in seguito quella per la nuova realizzazione perciò, se le due imprese non lavoreranno contemporaneamente sono tenuto a redigere il PSC? e nel caso di esenzione x la redazione del psc devo procurare altra documentazione o dichiarazione?”
Risposta
Anche se le imprese non lavorano contemporaneamente, il Piano di Sicurezza e Coordinamento è obbligatorio. Se l’importo dei lavori è inferiore a Euro 100 000.00 e i lavori non sono soggetti a permesso di costruire va nominato solo il Coordinatore in fase di esecuzione che dovrà rivestire anche i compiti del Coordinatore in fase di progettazione. Rif: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art.90, 91 e 92.