La costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiede un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Gli impianti più piccoli sono invece realizzabili con una procedura semplificata, ovvero:
- i piccoli impianti – sono realizzabili attraverso la procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA)
- gli impianti minori (es.: impianti fotovoltaici integrati negli edifici; impianti a biomassa fino a 50 kWe; minieolico; piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici; ecc.) sono considerati “attività di edilizia libera” e possono essere realizzati previa comunicazione di inizio lavori al Comune.
Importante
Le Linee Guida non tengono però conto della recente Legge 122/2010 che ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), procedura che consente di avviare i lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina. Sarà quindi necessario applicare la nuova procedura, tenendo però conto che la SCIA non è esattamente uguale alla DIA, ad esempio non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia, neanche se le Regioni lo abbiano previsto con norme precedenti alla legge 122/2010.