Circolare della Direzione INAIL chiarisce gli adempimenti sulla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori.
Con la Circolare n. 11 del 12.3.2009 la Direzione Generale dell’INAIL fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui al D. Leg.vo 81/2008.
Si ricorda che detto obbligo è disposto ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa) del citato decreto e riguarda qualsiasi settore di attività, privato o pubblico, e tutte le tipologie di rischio, come specificato all’art. 3, comma 1. Restano al momento esenti, salvo diverse disposizioni future, le Amministrazioni e gli Istituti di cui all’art. 3, comma 2.
Procedura di comunicazione
L’INAIL ha predisposto una procedura telematica sul proprio sito Internet per la comunicazione in oggetto, che dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. In sede di prima applicazione, la scadenza della comunicazione 2009, riferita al 31.12.2008, è fissata al 16.5.2009. La comunicazione dovrà essere presentata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva dell’azienda nel quale operano i rappresentanti. Nel caso negli anni successivi non siano intervenute variazioni, l’utente potrà confermare la situazione già presente in archivio, senza dover presentare una nuova comunicazione.
Il sistema di inserimento prevede anche un periodo di 5 giorni entro cui modificare i dati immessi, trascorso il quale la comunicazione viene archiviata e una nuova richiesta è necessaria per produrre effetti di modifica.
Al termine dell’invio della comunicazione, i dati vengono archiviati ed è rilasciata all’utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Coloro che prima dell’emanazione della Circolare in commento hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax devono provvedere a ripetere la comunicazione utilizzando la procedura on-line.
Maggiori dettagli, in particolare sulle modalità di comunicazione per aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL e per i consulenti di lavori, sono reperibili direttamente dal testo della Circolare.