La seguente tabella riepilogativa evidenzia le parti salienti della sospensione dell’attività lavorativa d’impresa alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs. 106/09 al Testo Unico.
La sospensione dell’attività di impresa ai sensi dell’ex
art. 14 del D. Lgs. 81/08 ed alla luce del D. Lgs.
106/09
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Natura del
Provvedimento
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Provvedimento
amministrativo di tipo sanzionatorio-interdittivo discrezionale e
con finalità cautelari
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Oggetto
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Sospensione
dell’attività imprenditoriale limitatamente alla parte della
stessa interessata dalle violazioni
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Sanzione
accessoria
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Provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e
alla partecipazione a gare pubbliche entro il limite massimo di due
anni.
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Destinatari
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Datori di
lavoro (pubblici e privati) aventi la qualifica
d’imprenditori.
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Soggetti
esclusi
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Sindacati,
associazioni riconosciute e non, professionisti, studi associati,
comitati, enti pubblici.
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Condizioni per
la sospensione
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Impiego di
personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro. Gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
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Nozione di
grave violazione
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Qualora siano
commessi illeciti rientranti nell’allegato I del D. Lgs. 81/08,
integrato con il D. Lgs. 106/09, e con apposito decreto
ministeriale a regolare la materia.
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Nozione di
reiterazione
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Deve trattarsi
della cosiddetta recidiva aggravata. Si ottiene la reintegrazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza
ottemperata dal contravventore (D. Lgs. 758/94) o di una violazione
accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette
più violazioni della stessa indole, ovvero le violazioni
della medesima disposizione.
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Organi
titolari del potere di sospensione
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Direzione
provinciale del lavoro, limitatamente alle ipotesi di impiego di
lavoro irregolare e di gravi e reiterate violazioni alla normativa
in materia di salute e di sicurezza del lavoro nelle
attività previste dal D. Lgs. 81/08, integrato con il D.
Lgs. 106/09.
ASL
limitatamente all’ipotesi di gravi e reiterate violazioni alla
normativa in materia di salute e di sicurezza del
lavoro.
Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco per le violazioni in materia di
prevenzione incendi.
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Imprese con
unico occupato irregolare
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Il
provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non
si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico
occupato dall’impresa.
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Effetti della
sospensione per lavoro irregolare
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Gli effetti
della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici
del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell’attività lavorativa in corso che non può essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo
imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei
terzi.
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Autorità
di controllo sull’osservanza del provvedimento
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Carabinieri,
questura, comune.
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Sanzione
penale per l’inosservanza del provvedimento
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Il datore di
lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è
punito con:
– l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi
e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
– l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. |
Condizioni per
la revoca
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Regolarizzazione
dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o accertamento del ripristino delle
regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro. Pagamento di una somma aggiuntiva pari a 1500 Euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2500 Euro nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
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Ricorsi
amministrativi
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Impugnazione
del provvedimento entri 30 giorni, proponendo ricorso all’organo
che ha predisposto la sospensione (Direzione regionale del lavoro
territorialmente competente, ASL, Presidente della Giunta
Regionale).
Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e
Presidente della Giunta Regionale dovranno pronunciarsi entro 15
giorni dalla notifica del ricorso. Decorso il termine di 15 giorni
il provvedimento di sospensione perde efficacia. |
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