
Per effetto dell’art. 98, comma 2 del TU 81/08, i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori sono tenuti all’aggiornamento a cadenza quinquennale, di 40 ore e con i contenuti minimi elencati nell’apposito Allegato XIV del TU per la sicurezza.
I coordinatori che non sono in regola con gli aggiornamenti non possono esercitare gli incarichi fintanto che non completino l’aggiornamento riferito al quinquennio appena concluso.
La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha chiarito che la partecipazione dei coordinatori ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 “non costituisce credito formativo per gli anni successivi e ciò perché l’Allegato XIV del Testo Unico TU individua unicamente i contenuti minimi di tale percorso formativo.