Articolo
del
D. Lgs.
106/09
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Modifiche
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Articolo
del
D. Lgs.
81/08
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3
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Ambito applicativo
Riformato il
regime per i volontari. In particolare, per le cooperative sociali,
le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi
i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e per i volontari dei Vigili del
Fuoco sarà un apposito decreto ministeriale, che sarà
emanato entro il 31 dicembre 2010, a stabilire apposite norme
applicative.
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3, comma
2
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4
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Criteri di computo dei lavoratori
Sono esclusi
dal calcolo i lavoratori in prova ed è previsto un nuovo
criterio per l’agricoltura.
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4, commi 1 e
4
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6
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Compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro
Ampliati i
compiti che comprendono anche i criteri di qualificazione dei
formatori in materia di sicurezza e l’elaborazione di procedure
standardizzate per la redazione del DUVRI ed i criteri per la
valutazione dello stress lavoro-correlato.
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6
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10
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Vigilanza
Il sistema
generale di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro è rimasto invariato, con le ASL che continuano ad
avere una competenza primaria e gli altri enti, tra cui le
Direzioni provinciali del lavoro (DPL), una competenza integrativa
per alcune attività ed ambiti particolari; per migliorare
l’azione ispettiva, il coordinamento tra ASL e DPL deve essere
programmato nell’ambito dei comitati regionali di coordinamento
(Art. 7).
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13
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11
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Sospensione dell’attività d’impresa
Sono
confermate le precedenti causali di sospensione; in particolare,
per l’ipotesi di gravi e reiterate violazioni alle norme di
sicurezza continua ad applicarsi provvisoriamente l’Allegato I al
D.Lgs. 81/08, che ha specificato le fattispecie qualificate
“gravi”.
Si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza
ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con
sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più
violazioni della stessa indole (recidiva aggravata). Si considerano
della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle di disposizioni diverse individuate dall’Allegato
I.
Il
provvedimento di sospensione, nelle ipotesi di lavoro irregolare,
non si applica nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico
occupato dall’impresa.
In ogni caso
di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare, gli effetti
della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici
del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione
dell’attività lavorativa in corso che non può essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo
imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei
terzi.
Per
beneficiare della revoca della sospensione, il datore di lavoro
dovrà corrispondere, oltre alle sanzioni, una somma
aggiuntiva pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per
lavoro irregolare ed a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro.
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14
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12
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Delega di funzioni
E’
riconosciuta una maggiore valenza ai modelli
organizzativi e di gestione
previsti dall’Art. 30 inerente alla vigilanza sul
delegato.
E’ ammessa
subdelega secondo le condizioni dell’Art. 16, previo consenso del
datore di lavoro delegante.
Il soggetto al
quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta,
delegare le funzioni
trasferite allo stesso (principio dello sbarramento).
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16
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13, 15 e
26
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Sorveglianza sanitaria
Sono previste
diverse innovazioni come l’obbligo per il datore di lavoro di
comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del
rapporto di lavoro.
La cartella
sanitaria e di rischio è conservata dal medico competente e,
salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della
sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati,
presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del
professionista.
Gli originali
della cartella sanitaria e di rischio devono essere conservati per
10 anni dal datore di lavoro.
E’ confermato
l’obbligo per il medico competente della comunicazione annuale
telematica all’ASL (Art. 40). Sarà un apposito decreto, che
dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2009, a fissare le
regole di trasmissione secondo criteri di semplicità e di
certezza.
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18, 25, 40 e
41
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13
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Comunicazione all’INAIL ai fini statistici degli
infortuni
La
comunicazione a fini statistici ed informativi dei dati relativi
agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento, decorrerà trascorsi sei
mesi dell’emanazione dell’apposito decreto che regolamenterà
il Sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP).
L’obbligo di
comunicazione per gli infortuni oltre i 3 giorni deve essere
considerato comunque assolto per mezzo della denuncia
dell’infortunio ex Art. 53, DPR 1124/65.
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18. comma 1,
lettera r
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13
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Comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS) all’INAIL
E’ soppressa
la comunicazione annuale, sostituita da una istantanea in occasione
dell’elezione o della designazione del RLS e per le successive
variazioni.
Sarà
l’INAIL, con propria circolare, a regolamentare le nuove
modalità di trasmissione (Nota del Ministero del Lavoro 4
agosto 2009).
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18, comma 1,
lettera a
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16
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Appalti, contratti d’opera e somministrazione
Ridefinito
l’ambito applicativo che ora esclude i luoghi di lavoro dei quali
il committente non ha la disponibilità giuridica.
Modificato il
regime del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI), non obbligatorio per i servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o di attrezzature
nonché ai lavori o ai servizi la cui durata non sia
superiore ai due giorni,
sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’Allegato XI (comunicato del Ministero
del Lavoro 31 luglio 2009).
Riformulata la
nozione dei costi per la sicurezza che comprende solo quelli
relativi alle interferenze.
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26
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17
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Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
negli appalti
Introdotte
nuove regole e, in particolare, a partire dal settore
dell’edilizia, sarà adottato un sistema a punti.
L’azzeramento
del ponteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità, per le
imprese o per il lavoratore autonomo, di svolgere attività
nel settore edile.
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27
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18 e
19
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Valutazione dei rischi e redazione del
documento
La valutazione
dei rischi deve tenere conto di quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso la quale è resa la
prestazione di lavoro.
L’obbligo di
valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato è di fatto
prorogato al primo agosto 2010.
Il documento
di valutazione dei rischi deve avere data certa o attestata dalla
sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e
del medico competente dove nominato.
La scelta dei
criteri di redazione del documento è rimessa al datore di
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, di
brevità e di comprensibilità.
Per le imprese
di nuova costituzione il documento di valutazione deve essere
redatto entro 90 giorni dall’inizio, fermo restando l’obbligo della
valutazione immediata.
Nelle ipotesi
previste dall’Art. 29, comma 3, il documento di valutazione deve
essere aggiornato entro 30 giorni.
E’ confermato,
per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di
ricorrere, temporaneamente, all’autocertificazione dell’avvenuta
valutazione dei rischi. Questa facoltà è consentita
fino all’emanazione di un apposito decreto e, comunque, non oltre
il 30 giugno 2012.
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28 e
29
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22
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Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di
Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
E’ confermata
la possibilità di svolgimento diretto dei compiti da parte
dei datori di lavoro di piccole e medie imprese previste
dall’Allegato II.
Salvo i casi
di attività che presentano elevati rischi (Art. 31, comma 6)
nelle imprese o nelle unità produttive fino a cinque
lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli
incendi e di evacuazione anche se ha conferito l’incarico di RSPP
ad un terzo a condizione che informi preventivamente il RLS e
frequenti gli appositi corsi antincendio (D.M. 10 marzo 1998) e di
primo soccorso (D.M. 388/03).
Anche in
assenza del previsto accordo tra Stato-Regioni, il datore di lavoro
deve frequentare i corsi dalla durata minima di 16 ore e massima di
48 ore, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D. M. 16 gennaio
1997.
Rimane
invariato l’obbligo di aggiornamento della formazione dei datori di
lavoro che, in mancanza dell’apposito accordo Stato-Regioni, non
è ancora operativo.
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34
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23
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Formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e degli
RLS
Anche ai
dirigenti deve essere assicurata la formazione secondo il modello
previsto per i preposti.
La formazione
dei dirigenti e dei preposti deve essere specifica e non generale
secondo quanto previsto dal comma 7, e può essere effettuata
anche presso gli organismi paritetici di cui all’art. 51 o le
scuole edili, dove esistenti, o presso le associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori.
La formazione
dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici, dove presenti nel
settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del
datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
E’ chiarito
che le registrazioni sul libretto formativo del cittadino devono
essere effettuate solo qualora il lavoratore ne
disponga.
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37
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30
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Asseverazione dei modelli organizzativi e di
gestione
Su richiesta
delle imprese, gli organismi paritetici rilasciano l’asseverazione
dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e di gestione della sicurezza di cui all’Art. 30,
assumendo la relativa responsabilità.
Gli organi di
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività.
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51
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42 e
seguenti
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Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione
individuali
Alcune
modifiche sono state apportate alla definizione di impianto (Art.
69) ed alle norme sui requisiti di sicurezza (Art. 70).
Modificato
l’Allegato VII che elenca le attrezzature di lavoro sottoposte a
verifiche obbligatorie (Art. 71).
La prima di
queste verifiche continua ad essere effettuata dall’ISPESL che vi
provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente questo termine il datore di lavoro può avvalersi
delle ASL e/o di soggetti pubblici o privati abilitati ai sensi del
comma 3, Art. 71, che prevede un apposito decreto non ancora
emanato.
Le successive
verifiche periodiche sono effettuate dall’ASL entro 30 giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente questo termine, il datore di lavoro
può ricorrere ai soggetti pubblici o privati
abilitati.
Importanti
modifiche sono state introdotte ai lavori sotto tensione (Art.
82).
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69 e
seguenti
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32 e
seguenti
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Sistema sanzionatorio
E’ stato
completamente rimodulato il sistema sanzionatorio sulla base dei
compiti svolti dai vari soggetti.
La pena
dell’arresto è mantenuta ai medesimi livelli del testo
originario, mentre l’ammenda è stata ricalcolata in ragione
dell’incremento dei prezzi al consumo per impiegati e operai,
verificato su base ISTAT, relativo al periodo tra gennaio 1995
(entrata in vigore del D. Lgs. 626/94) e gennaio 2008 (pari al
36.3%).
Sono state
previste norme che introducono un’interpretazione delle pene per la
violazione degli allegati secondo criteri di omogeneità
(artt. 68, 87, 159, 165, 178).
L’importo
delle sanzioni è stato indicizzato con la previsione di un
aggiornamento automatico quinquennale in base all’indice ISTAT dei
prezzi al consumo.
E’ stato
rivisto il meccanismo di definizione delle contravvenzioni punite
con la sola pena dell’arresto (Art. 302).
Non sono state
apportate modifiche al regime della responsabilità
amministrativa di società e di enti (D. Lgs.
231/01)
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55 e
seguenti
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57 e
seguenti
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Disposizioni per l’edilizia
Campo di
applicazione del Titolo IV – sono esclusi i lavori relativi agli
impianti elettrici, alle reti informatiche, di gas, di acqua, di
condizionamento e di riscaldamento e attività previste dal
D. Lgs. 272/99 (operazioni, servizi portuali e lavori di
manutenzione, di riparazione e di trasformazione delle navi in
ambito portuale) che non comportino lavori edili o di ingegneria
civile di cui all’Allegato X.
Formazione
iniziale dei coordinatori – sono fatti salvi gli attestati
rilasciati ai sensi del D. Lgs. 494/96 a conclusione di corsi
avviati prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 (15 maggio
2008).
Aggiornamento
della formazione dei coordinatori – è confermato che deve
avvenire a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore
e dovrà essere effettuato anche per mezzo di diversi moduli
nell’arco del quinquennio o tramite la partecipazione a convegni o
a seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Formazione
pregressa dei coordinatori – per coloro che hanno conseguito
l’attestato prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08
l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data del 15 maggio
2008.
Rumore – i
principi contenuti nell’Art. 103 sono stati trasferiti nell’Art.
190, comma 5-bis.
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88 e
seguenti
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142
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Prescrizione obbligatoria (D. Lgs. 758/94)
E’ possibile
sanare anche le contravvenzioni punite solo con l’ammenda versando
un quarto del massimo previsto entro il termine perentorio di 30
giorni.
Non è
stata introdotta la rateizzazione delle somme dovute.
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301
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143
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Regolarizzazione amministrativa
In tutti i
casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria
amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito
amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari
alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a
regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato
dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso
ispettivo.
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301 –
bis
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