La nuova Direttiva Europea del 29 giugno 2013 (2013/35/UE) fa slittare al 1° luglio 2016 il termine per recepire formalmente i nuovi limiti di esposizione e le prescrizioni sulle misure di sicurezza da adottare in presenza dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici.
Pertanto fino al 30 giugno 2016, ciascuna azienda che si sia riconosciuta coinvolta dall’obbligo della rimozione/riduzione dei rischi da agenti fisici/campo elettromagnetici, deve effettuare la valutazione di tali rischi secondo:
· i criteri e le disposizioni generali del Titolo VIII del TU 81/08;
· attraverso idonee azioni (a partire dal censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro) operate secondo la norma EN 50499;
· tenendo conto della raccomandazione europea 1999/519/CEE.
Solo dopo il reperimento nel TU 81/08 dei contenuti della nuova Direttiva 2013/35/UE si potranno applicare le nuove disposizioni sulla valutazione dei rischi e l’adozione di azioni e misure tecniche per il rispetto dei valori limite di esposizione.