Normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro applicata ai progetti Alternanza Scuola-Lavoro
Nella giornata del 8 marzo il DDL Semplifica Italia ha incassato la fiducia della Camera. I principali contenuti del Decreto sono:
- Sicurezza sul lavoro: I controlli sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono esclusi dallo snellimento delle verifiche previsto per facilitare l’attività delle imprese. Anche le imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 saranno soggette ai controlli ai sensi della normativa ordinaria in materia di sicurezza.
- Scia edilizia: Le semplificazioni toccano nuovamente i titoli abilitativi. Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti.
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici: Il decreto prevede che dal 1° gennaio 2013 la Banca dati nazionale dei contratti pubblici acquisisca la documentazione sul possesso dei requisiti da parte delle imprese che partecipano alle gare e che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tali requisiti esclusivamente tramite apposita banca dati.
- Modernizzazione e miglioramento energetico degli edifici scolastici: Dovrà essere predisposto, e successivamente approvato dal Cipe, un Piano nazionale di edilizia scolastica con interventi di ammodernamento, recupero e messa in sicurezza del patrimonio esistente, ma anche costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici. I lavori, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, consentiranno di ridurre le spese di funzionamento.
- Sponsorizzazioni per interventi sui beni culturali: Potranno essere selezionati sponsor per la realizzazione di interventi sui beni culturali.
- Responsabilità solidale negli appalti: Negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato assieme all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
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