L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro, mediante una dichiarazione, la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS.
Se all’interno dell’azienda nessun lavoratore vuole ricoprire tale incarico, per volontà o per mancanza dei requisiti, il datore di lavoro ha l’obbligo di farsi assegnare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale dal proprio sindacato. Tale figura è obbligatoria.
In caso di azienda snc con 3/4 soci, l’RLS può essere uno dei soci, purchè questi abbia frequentato apposito corso di formazione e che NON coincida con il socio con potere decisionale. Nel secondo caso esposto, occorre L’RLS Territoriale.