È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 il D. Lgs. n. 207 del 30 Dicembre 2008, denominato Milleproroghe che, tra le altre cose, differisce alcuni termini previsti dal D. Lgs. 81/08 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro).
In particolare, l’art. 32 del D.Lgs. 207/2008 proroga al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
- comunicazione all’Inail o all’Ipsema degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi, insieme con le relative sanzioni (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
Non è stato invece confermato il rinvio al 30 giugno 2009 – annunciato nei giorni precedenti alla pubblicazione del Milleproroghe – dell’obbligo per i datori di lavoro di predisporre entro il 1° gennaio 2009 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR), previsto dall’art. 28 del Dlgs 81/2008, e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) anche per gli appalti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso.
Infatti, è in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.