La Corte di Cassazione ha spiegato che nel settore degli appalti è l’appaltatore a rispondere degli eventuali danni causati a terzi dall’inosservanza delle norme. L’appaltatore svolge infatti la sua attività in modo autonomo, organizza i mezzi necessari e le modalità con cui fornire alla controparte l’opera per la quale si è obbligata. Il controllo del committente, ha aggiunto la Cassazione, si limita alla verifica che l’opera affidata all’appaltatore corrisponda all’oggetto del contratto.
La Corte ha spiegato, anche che la responsabilità del committente verso terzi esiste solo se si dimostra che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore su ordine e indicazione del direttore dei lavori o di un altro rappresentante del committente. In questo caso, infatti, l’appaltatore agisce senza l’autonomia che gli compete. Per far ricadere la responsabilità di un infortunio sul committente, sintetizza la Cassazione, non è sufficiente il mancato controllo dell’operato del direttore del cantiere. Questi agisce infatti per conto dell’appaltatore ed è il diretto destinatario delle norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Infine, conclude la Corte, il direttore dei lavori, che agisce per conto del committente, non ha alcuna ingerenza nelle decisioni sulle misure preventive. Normalmente non gli si può quindi addossare la responsabilità di incidenti provocati dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.