Il Ministero del Welfare ha emanato una circolare che fornisce ulteriori chiarimenti per l’applicazione corretta delD. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 con particolare riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Si ricorda che il provvedimento di sospensione ha lo scopo di far cessare lo svolgimento delle attività lavorative per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e prevede anche sanzioni legate all’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria.
Cambiano i soggetti affidatari del potere di sospensione, infatti la competenza non sarà più dei funzionari che applicano la sospensione, ma dell’Ufficio da cui dipendono i funzionari. In altre parole è l’Ufficio che, in virtù del rapporto interorganico, esercita tale potere mediante il proprio personale ispettivo.
La competenza del personale ispettivo è individuata nei seguenti ambiti:
- attività del settore delle costruzioni edili o di genio civile;
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.
Inoltre il personale ispettivo delle ASL può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico. La discrezionalità risiede nella valutazione di circostanze particolari, cioè nel fatto che, laddove la sospensione dell’attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi, è opportuno non emanare alcun provvedimento. Inoltre, la prescrizione consisterà nel sospendere l’attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Oltre alla possibilità di ricorso avverso il provvedimento di sospensione, è previsto, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, l’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.