A partire dal 30/06/2012, la redazione di un Documento di valutazione dei Rischi sarà obbligatoria anche per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, ovvero non sarà più possibile per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Attualmente per le imprese da 0 a 10 dipendenti, il datore di lavoro redige l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi. Ma tale autocertificazione deve contenere l’elenco di tutte le attività lavorative con l’indicazione delle attrezzature e sostanze utilizzate e l’elenco dei rischi, con relative misure preventive, a cui sono esposti i lavoratori. Il datore di lavoro può essere l’RSPP dell’impresa ma deve seguire specifico corso di formazione. Il datore di lavoro NON può assolutumente essere l’RLS.
In un’azienda con un solo dipendente, il datore di lavoro deve nominare l’RSPP e il Responsabile della gestione emergente (queste due figure possono essere ricoperte dal datore di lavoro previo corsi di formazione). L’unico dipendente sarà anche l’RLS – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se il lavoratore non ha sostenuto adeguata formazione, sarà compito del datore di lavoro farsi assegnare un RLS dal sindacato. Ovviamente deve essere nominato il medico competente.