Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la lettera circolare del 18 novembre 2010 ha approvato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’Art. 28, comma 1 – bis del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
Il principali punti della lettera circolare sono riportati di seguito.
Quadro normativo di riferimento
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i., Art. 28, comma 1 e 1 – bis;
- Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, Art. 3.
Indicazioni Generali
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi. Questa valutazione viene effettuata dal Datore di lavoro in collaborazione dell’RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente (ove nominato) e dell’RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Metodologia per la valutazione
La valutazione si articola in due fasi:
Fase 1: Valutazione preliminare che consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili (ad esempio numero di infortuni, permessi per malattia, analisi dettagliata dei turni di lavoro, etc.)
Fase 2: Valutazione approfondita che prevede la valutazione soggettiva dei lavoratori. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile effettuare tale indagine attraverso un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può coinvolgere direttamente tutti i lavoratori.
Obbligo
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato sarà obbligatorio dal 31 dicembre 2010 in poi, salvo ulteriori proroghe.