
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli ingegneri.
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito di definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l’offerta formativa, monitorare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i corsi, promuovere l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.
Gli Iscritti sono tenuti a comunicare all’Ordine i CFP conseguiti con corsi tenuti da altri soggetti e a conservare la documentazione attestante i CFP conseguiti.
Agli iscritti all’Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio 2014 (anno solare successivo a quello dell’entrata in vigore del Regolamento, presumibilmente 2013). Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP, le attività formative svolte nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del Regolamento.