
La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di omicidio colposo al responsabile della sicurezza dell’azienda (Cassazione Penale, Sez. 4 9 settembre 2015, n° 44793).
In particolare il responsabile della sicurezza non aveva provveduto a predisporre nel piazzale, la delimitazione dei passaggi destinati ai pedoni dai passaggi destinati al transito degli automezzi, come predisposta nel documento di valutazione dei rischi con l’evidenziazione del rischio specifico di investimento.
Infatti, l’imputato, in quanto responsabile per la sicurezza e delegato dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione, pur essendo consapevole del pericolo di “investimento” nel piazzale aziendale, tanto da averlo inserito nel documento di valutazione dei rischi non si è attivato per predisporre una segnaletica orizzontale ed una cartellonistica che indicasse con chiarezza i passaggi per i pedoni, a distanza di sicurezza dal traffico veicolare.
Inoltre, non si è attivato per controllare il rispetto delle misure di prevenzione e quindi la sicurezza delle manovre.