
Entro il 20 aprile del 2015 tutti gli operatori incaricati dell’installazione e/o rimozione della segnaletica nei cantieri interessati da traffico veicolare sono obbligati a conseguire l’attestato di aggiornamento della durata di 3 ore.
La disposizione è stata introdotta dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Tale decreto oltre ad individuare le regole e le procedure per l’installazione della segnaletica, ha fissato le regole per la formazione sia dei lavoratori che dei preposti incaricati.
Il percorso formativo rivolto agli operatori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore, oltre la prova di verifica finale:
- modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora;
- modulo tecnico della durata di 3 ore;
- prova di verifica intermedia;
- modulo pratico della durata di 4 ore;
- Prova di verifica finale (prova pratica).
Il percorso formativo per i preposti prevede tre moduli della durata complessiva di 12 ore, oltre la prova di verifica finale, secondo questa articolazione:
- modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore;
- modulo tecnico della durata di 5 ore;
- prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore;
- Prova di verifica finale (prova pratica).
I soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento sono:
- le Regioni anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
- il Ministero del Lavoro, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- l’INAIL;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
- le scuole edili;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Ministero dell’Interno (dipartimento pubblica sicurezza – servizio Polizia stradale, Vigili del Fuoco);
- gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
- i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008.