Il committente dei lavori è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle misure antinfortunistiche.
E’ questo l’importante principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36581 del 21/09/2009, con la quale è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo un privato che aveva commissionato la ristrutturazione della sua casa ed il rifacimento del tetto ad un operaio, benché questo non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa, né disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere. L’operaio, nel corso dei lavori, era caduto ed aveva perso la vita.
Il proprietario dell’immobile avrebbe dovuto vigilare, dal momento che il rifacimento del tetto era un lavoro pericoloso, affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica, tanto più che non era stata predisposta dal proprietario neppure una impalcatura, nonostante i 15 metri di altezza del tetto.