“Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 30 del 29.10.2009 ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 90, comma 11, del Testo Unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo (D.Lgs 106/2009).
La circolare ministeriale N. 30 del 29.10.2009 chiarisce che “A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (modifiche al TU sicurezza), l’articolo 90, comma 11, dispone quanto segue:
«La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti al permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100 mila. In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»
Il decreto correttivo ha escluso l’obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro. In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La domanda che le faccio è questa, perché non mi è chiaro:
” Nel caso di cui sopra, il C.S.E. nominato dal committente, deve o non deve redigere materialmente il piano di sicurezza cartaceo? O la sua funzione è soltanto quella di supervisore della sicurezza sul cantiere?”
Grazie.
Archifelix.”
Risposta
Il CSE viene nominato sempre, anche nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, sia con DIA che con permessi a costruire. In tal caso il CSE ha gli stessi obblighi e doveri del CSP, pertanto se sussistono i requisiti deve redigere il PSC. Nel caso esposto se sono previste più imprese, anche con DIA occorre il PSC.
Il D.Lgs. 106/09 non ha modificato totalmente il precedente decreto, pertanto, molte parti sono rimaste invariate.