Il Decreto Ministeriale del 23 Luglio 2009, in vigore dal primo settembre 2009 obbliga ad effettuare nuovi controlli sugli ascensori.
Il Proprietario dell’immobile o l’amministratore del condominio ha l’obbligo di richiedere all’Asl o all’Ispettorato del Lavoro una verifica straordinaria sugli ascensori installati prima dell’entrata in vigore del Dpr 162/1999, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 95/16/CE recante i nuovi requisiti di sicurezza.
Le verifiche straordinarie devono essere effettuate secondo i seguenti scaglioni:
- entro 2 anni dall’entrata in vigore del DM per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964,
- entro 3 anni per quelli installati prima del 24 ottobre 1979,
- entro 4 anni per gli impianti installati prima del 9 aprile 1991
- entro 5 anni per quelli installati prima del 24 giugno 1999.
L’Italia detiene il primato per numero di ascensori in esercizio al mondo, con 850 mila impianti funzionanti, dei quali il 60% ha oltre 25 anni. Al termine degli adeguamenti l’immobile risulta rivalutato, con ricadute positive anche sulla diminuzione dei costi a carico del sistema sanitario nazionale e sul risparmio energetico, con una riduzione del 30% dei consumi elettrici.
La responsabilità del corretto espletamento dei controlli ricade sul proprietario dell’immobile o sul suo legale rappresentante, come l’amministratore di condominio. La non ottemperanza alle disposizioni di legge implica l’impossibilità di mantenere in esercizio l’impianto di elevazione.
Il mancato adeguamento degli impianti implica anche responsabilità penali. Nel caso dei condomini l’amministratore può avviare i lavori di manutenzione ordinaria. Per la manutenzione straordinaria deve invece pronunciarsi l’assemblea. L’amministratore può sottrarsi alla responsabilità per la violazione di una legge attraverso le dimissioni o il ricorso al giudice.
Questi controlli straordinari potranno essere abbinati alle verifiche biennali previste dal Dpr 162/1999. Al termine sarà rilasciata una lista di adeguamenti con priorità alta, da effettuare entro 5 anni dalla verifica, e media, che hanno a disposizione 10 anni di tempo.