Tra i principali obblighi c’è il fatto che l’attività istituzionale deve svolgersi in modo esclusivo nei settori (anche uno soltanto di essi) individuati dall’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs 460/97, essi sono:
- assistenza sociale o socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università.
La onlus inoltre deve perseguire finalità di solidarietà sociale e, quindi nei summenzionati settori; vige inoltre assoluto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraccitate. Si possono svolgere, però, quelle ad esse direttamente connesse, che non devono però prevalere su quelle istituzionali ai sensi dell’art. 10 comma 5 D.lgs 460/97. Vige poi divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. e gli obblighi:
- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità;
- di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Vengono considerate onlus “di diritto” quelle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro di cui alla legge 266/91, le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, le organizzazioni non governative di cui alla legge 49/87.
Studio Legale De Stefano – Iacobacci