Normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro applicata ai progetti Alternanza Scuola-Lavoro

Il regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 stabilisce:
- i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che devono garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori;
- le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione europea.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione di alcuni articoli che entrano in vigore il 21 ottobre 2016 ed il 21 marzo 2018.
I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all’allegato II del regolamento, questi requisiti riguardano:
- Innocuità comfort ed efficacia dei DPI
- Istruzioni e informazioni del fabbricante
- Protezione da impatto meccanico, da cadute, da vibrazioni meccaniche, da compressione statica di una parte del corpo, dalle lesioni meccaniche, contro i liquidi, dagli annegamenti, dagli effetti nefasti del rumore, dal calore del fuoco, dal freddo, dalle scosse elettriche, dalle radiazioni, protezione respiratoria.
L’allegato I definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
L’allegato III riguarda la documentazione tecnica per i DPI, L’allegato IV riguarda il controllo interno della produzione, e l’allegato IX riguarda la dichiarazione di conformità UE.
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