Il D. Lgs. 106/2017 in vigore dal 9 agosto 2017 stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore debbano rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE.
Inoltre, prevede che “il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi sia punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro” e che “qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio il professionista sia punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro”.
Il decreto disciplina anche gli adempimenti del fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA).
Il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto e qualora violi tale obbligo sarà punto con una da 4.000 euro a 24.000 euro che potrebbe arrivare all’arresto in caso di materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Per garantire l’armonizzazione delle norme, il Decreto istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione (presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) che coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova.