Normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro applicata ai progetti Alternanza Scuola-Lavoro
Le principali novità del Testo Unico
Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Le principali novità PER I DATORI DI LAVORO:
- La valutazione dei rischi allarga il campo; il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (art. 28)
- Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:
- per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
- le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (art. 29)
- Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (art. 14, 55)
- Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (art. 26)
Le principali novità PER I LAVORATORI:
- Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari (art. 2 e 3)
- Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 20)
- Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (art. 20)
Viene introdotta la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche a livello territoriale e di sito produttivo (art. 47).
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