Con la recente sentenza n. 1490 del 14/01/2010, la IV sezione penale della Corte di Cassazione fa il punto sulle responsabilità dei vari soggetti coinvolti nell’applicazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, focalizzando l’attenzione sui singoli soggetti committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore.
La Corte ha esaminato il caso di lavori di demolizione e rimozione di coperture in amianto all’interno di un cantiere edile. Nel corso della rimozione di tali lastre, lavorazione subappaltata ed avviata prima che fosse stata approntata un’impalcatura che consentisse l’aggancio degli apparati di trattenuta dei lavoratori, un lavoratore non trattenuto da fune e cintura di sicurezza cadeva al suolo a causa del cedimento del piano di appoggio riportando lesioni personali.
La Corte ha dunque ribadito che, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia.
Nel caso esaminato le opere provvisionali per la sicurezza del cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, pertanto era obbligo del datore di lavoro della ditta subappaltante, ovvero delle figure da esso delegate, assicurarsi che fossero accuratamente eseguite prima dell’avvio di qualunque attività lavorativa.
Al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, la Corte ha riconosciuto che sussistere la funzione di alta vigilanza, da non confondere con quella operativa propria del datore di lavoro.