“Il titolare di una impresa deve assumere degli operai per l’esecuzione di alcuni lavori, li deve sottoporre a visita medica? Come previsto dal D. Lgs. 81/08, Art. 4, comma 3, le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva. Ma ho detto che c’è una proposta di modifica al comma 2 del predetto articolo, e precisamente:
“le visite mediche possono essere svolte, su richiesta del datore di lavoro, anche in fase precedente all’assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL”.
E’ vero?
Il datore di lavoro può far fase le visite mediche prima di assumerli?
Nel ringraziarvi sempre per il lavoro che fate vi porgo i miei saluti.”
Risposta
A decorrere dal 16.05.2009 le aziende non possono più effettuare visite mediche preassuntive ai lavoratori. Infatti da tale data le visite mediche obbligatorie potranno essere effettuate solo in modo preventivo rispetto all’esposizione al rischio e non prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Quindi, nella prassi le aziende potranno far effettuare la visita di controllo solo a rapporto instaurato o almeno formalizzato. Potrebbe nascere quindi anche il rischio di instaurare un rapporto con un lavoratore poi non idoneo alla mansione, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista della gestione del rapporto e della possibile rescissione del contratto.