Il rischio da fulminazione è classificato come rischio grave, pertanto per ridurre al minimo tale rischio è necessario adottare misure di protezione specifiche, che devono essere determinate attraverso un’accurata valutazione del rischio di fulminazione.
Per quanto concerne il rischio da fulminazioni, dirette ed indirette, questi rientra all’interno dei rischi di natura elettrica, che il Testo Unico analizza nel Capo III, Titolo III.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’art.17 stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, con conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28.
Inoltre, l’art. 84 – Protezione dai fulmini – obbliga il datore di lavoro a provvedere che gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini e pertanto, devono essere realizzati secondo le norme tecniche, in particolare il riferimento attualmente in vigore è la norma CEI EN 62305-2, seconda edizione, pubblicata il 1° febbraio 2013.
A tal proposito, l’INAIL, nel mese di dicembre 2013, ha pubblicato un documento su come deve essere effettuata la valutazione del rischio fulmini.
Tale documento viene allegato al presente articolo.