Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un chiarimento in riferimento all’art. 98, comma 1, lettera a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro che definisce i requisiti professionali del CSP – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e del CSE – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Tra i requisiti predetti figurano il possesso di uno dei titoli di studio indicati nell’articolo 98 ed il possesso di un’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per un periodo che va da 1 a 3 anni, a seconda del titolo di studio posseduto.
Su richiesta del CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri, il Ministero del Lavoro promuove l’elenco delle attività lavorative da comprovare, affinchè il coordinatore, sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, abbia tutti i requisiti professionali richiesti dal Testo Unico.
L’elenco delle attività è il seguente:
- attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino principalmente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.