
Dal 1° giugno 2013, i datori di lavoro di imprese con meno di 10 dipendenti devono redigere il Documento di valutazione dei rischi con le procedure standardizzate, introdotte dal D.M. 30 novembre 2012 che disciplina quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2008 in materia di Sicurezza sul lavoro.
Inoltre, il Ministero del Lavoro chiarisce che, il datore di lavoro è obbligato ad apporre “data certa” sul DVR che potrà essere sottoscritto dal RSPP, dal RLS o RLST e dal medico competente (ove nominato), ai soli fini della prova della data.
Con riferimento alle forme previste dalla legge per l’attestazione della data certa, il Ministero rimanda a quanto specificato dal Garante per protezione dei dati personali con il Provvedimento del 5 dicembre 2000 ed elenca le seguenti possibilità:
- ricorso alla c.d. “autoprestazione” presso uffici postali prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;
- in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto;
- apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999);
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
La mancanza della data o delle suddette sottoscrizioni potrebbe costituire, sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, un’omessa valutazione dei rischi, sanzionata nei casi più gravi con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro (articolo 55 del Dlgs 81/2008).
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, a disposizione degli organi di vigilanza.