Cass. pen. N. 29543 UD. 7 MAGGIO 2009 – DEPOSITO DEL 17 LUGLIO 2009
Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla questione inerente l’individuazione del “datore di lavoro” a fini prevenzionistici nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, affermando che l’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione e sicurezza che rientrano nella più ampia nozione di “gestione” dell’ente grava, in assenza di delega, sul direttore generale, in quanto soggetto collocato al vertice amministrativo e gestionale; detti obblighi di prevenzione, prosegue la Corte, possono tuttavia gravare su un funzionario non avente qualifica dirigenziale, qualora lo stesso – a norma dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice dell’amministrazione tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa.
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