Il Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i, nell’Allegato XV, al punto 1.1.1, lettera m, ha definito i costi della sicurezza come indicato nell’art. 100 del medesimo decreto.
Ovvero, i costi della sicurezza sono quelli indicati nel piano di sicurezza e coordinamento, cioè:
“i costi contrattuali” derivanti dalle specifiche scelte tecniche decise dal committente ed evidenziate dal coordinatore per la progettazione nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).
Questi costi sono dovuti a:
- Particolare contesto del luogo di ubicazione del cantiere
- Peculiarità dell’opera da realizzare
- Necessità di prevedere l’utilizzo di particolari DPI (dispositivi di protezione individuale) e DPC (dispositivi di protezione collettivi)
al fine di eliminare i rischi conseguenti alle interferenze tra le lavorazioni che potrebbero determinare rischi per gli addetti ai lavori.
In base alle indicazioni indicate nella determinazione dell’Autorità n° 4/2006:
“il Piano di sicurezza e coordinamento deve comprendere soltanto le spese connesse a:
- Coordinamento delle attività di cantiere
- Gestione delle interferenze
- Gestione degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure
necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.”
Questi costi devono essere stimati dal coordinatore per la progettazione con le normali procedure del computo metrico e non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, e quindi devono essere corrisposti integralmente all’impresa vincitrice della gara di appalto.