Il Decreto del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 19 Novembre 2008 – “Tipologie di benefici, requisiti e modalita’ di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro” (G.U. del 2 Febbraio 2009 n. 26) – ha previsto che il Fondo eroghi una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
Questa prestazione viene erogata anche ai superstiti dei lavoratori privi di copertura assicurativa obbligatori contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. P.R. n. 1124/1965 ed e’ cumulabile anche con altre misure di sostegno erogate in favore dei familiari di queste vittime.
L’importo della prestazione viene commisurato in base al numero dei familiari superstiti del lavoratore ed e’ annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili. In caso di prestazione una tantum, e’ previsto che l’INAIL o l’IPSEMA anticipino i 3/12 della rendita annua.
La prestazione e’ erogata entro trenta giorni dall’accertamento dal quale deve risultare che il decesso sia riconducibile ad infortunio sul lavoro, previa presentazione di apposita domanda. Tale domanda deve essere presentata entro quaranta giorni dalla date del decesso da uno solo dei familiari superstiti aventi diritto, presso l’istituto dove il deceduto risultava assicurato.
In caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere inviate all’IPSEMA, per i lavoratori occupati nel settore marittimo e aereo, all’INAIL negli altri casi.
Per gli infortuni che si sono verificati prima della data di pubblicazione del Decreto e per i quali non sia stata trasmessa la relativa istanza, e’ possibili presentare l’istanza entro quaranta giorni dalla data stabilita.
L’istanza deve essere formulata utilizzando esclusivamente la modulistica in allegato al Decreto.
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