Ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il POS è definito come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a, il quale ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di redigere il documento di valutazione dei rischi.
Il POS deve essere redatto secondo le indicazioni riportate nell’Allegato XV, e deve essere redatto oltre che dall’impresa affidataria, anche da tutte le imprese che eseguono lavori in subappalto, comprese quelle che effettuano il montaggio di impianti.
La redazione del POS costituisce elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la salute degli addetti in quanto questo documento fa riferimento alla particolare attività lavorativa svolta, alle specifiche metodologie di lavoro utilizzate ed alle attrezzature effettivamente a disposizione degli addetti.
L’art. 96, comma 1 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. precisa che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa anche familiare o con meno di 10 addetti devono redigere il piano operativo di sicurezza.
Inoltre, sempre l’art. 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. afferma che l’impresa individuale, anche se non ha dipendenti, ha sempre la natura giuridica di impresa, in quanto in qualsiasi momento può assumere qualche lavoratore e, quindi deve redigere il POS. Inoltre, l’art. 89, comma 1, lettera h, sempre del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fornendo la definizione di POS, lo definisce come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, senza far alcun riferimento alla possibilità che l’impresa non abbia dipendenti