Secondo l’art. 89 el D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il committente dei lavori è “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione“.
Se i lavori edili interessano un condominio, si precisa che l’amministratore è “il legale rappresentante del condominio” e questi deve firmare il contratto per l’esecuzione dei lavori, e quindi svolge a tutti gli effetti le funzioni di committente dei lavori previste dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tra le quali la nomina dei coordinatori per la sicurezza. Se l’amministratore del condominio non ha le competenze tecniche può nominare un tecnico di sua fiducia, ovvero un responsabile dei lavori, al quale delegare gli obblighi e le responsabilità che il legislatore ha previsto a suo carico. La figura di questo tecnico può coincidere con quella del progettista o del direttore dei lavori.
Per i lavori pubblici, sempre ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dell’appalto.
Come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.41/1997, sia per lavori pubblici che privati, il committente dei lavori non può essere una figura giuridica, bensì il committente deve essere una persona fisica, titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Inoltre, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori.
Pertanto non può essere considerato committente una figura giuridica come il consiglio comunale, provinciale, il consiglio di amministrazione di una società per azione.
Il committente di un’opera, pubblica o privata, è soggetto a sanzioni penali in caso di mancato rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.