Il Responsabile del procedimento riveste un ruolo centrale nell’attività della Pubblica Amministrazione nell’ambito della progettazione e realizzazione di opere di architettura o di ingegneria civile. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell’adozione del procedimento finale. Il D. Lgs. 163/06, Art. 10 impone alle pubbliche amministrazioni di designare un responsabile unico del procedimento (RUP), con il compito di attuare ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. Il D.P.R. 554/99, art. 7, definisce il RUP, ovvero:
“Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinchè il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
- nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;
- sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nei seguenti casi [D:P:R: 554/99, Art. 2, comma 1, lettere h) e i)]:
- opere ed impianti di speciale complessità;
- progetto integrale di un intervento, ovvero un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale ed impiantistica;
- interventi di importo superiore a ? 500’000.00
In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a ? 300’000.00 le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.”
Il D.P.R. 554/99, art. 8, definisce e disciplina le funzioni del RUP, ovvero:
“Il responsabile del procedimento deve:
- promuovere e sovrintendere agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
- verificare in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
- redigere il documento preliminare alla progettazione;
- motivare la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure ;
- coordinare le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- convocare e presiedere nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- proporre alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantire la conformità delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettuare le dovute comunicazioni all’Autorità, promuovere la gara informale e garantire la pubblicità dei relativi atti;
- richiedere all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
- promuovere l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accertare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- accertare e certificare le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- nel caso di lavori eseguibili per lotti, accertare ed attestare:
- l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
- la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;
- l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento.
- svolgere le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- svolgere la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- trasmettere agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- assicurare che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera;
- irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- proporre la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- proporre la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori:
- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
- determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
- designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
- comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
- assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza;
- trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto della Legge relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.