Il fascicolo dell’opera è un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi da effettuare sull’opera, ovvero i lavori di manutenzione. Nel caso di opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) “il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999)”.
Il Nuovo Fascicolo dell’Opera è obbligatorio in tutte le opere edili e deve essere redatti in conformità a:
- Decreto Legislativo 81/08, Art. 91 ed Allegato XVI;
- Allegato II al Documento U.E. 26 maggio 1993.
Il fascicolo è diventato un documento di particolare importanza:
- deve essere presente già all’atto dell’apertura del cantiere; la sua assenza è motivo di sospensione del permesso a costruire o della d.i.a.;
- è funzionale alla corretta progettazione dell’edificio sicuro, obbligo dei progettisti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 22, comma 1;
- è indispensabile per i committenti (proprietari, amministratori condominiali, etc.) che devono appaltare o ordinare lavori successivi sulle opere edili già ultimate.
L’allegato XVI del D. Lgs. 81/08, impone l’obbligo di redigere il Fascicolo dell’Opera, oltre al Piano di Sicurezza e Coordinamento in presenza di più imprese. Ricordo che per opera non si intende solo l’edificio nella sua interezza, ma anche lavori su una parte dell’edificio, ossia gli interventi di manutenzione straordinaria (facciate, coperture, impianti).
La redazione del Fascicolo dell’opera è uno dei principali obblighi del Coordinatore per la Progettazione, che secondo il l’art. 91 (comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08, “Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione (.) predispone un fascicolo, (.) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.”. Si specifica, inoltre, che il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (.) e che (comma 2) “Il fascicolo (.) è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera”.
Il fatto che la redazione del fascicolo rientri fra gli obblighi del coordinatore non esenta il committente dalla verifica di tale adempimento: l’art. 90 (obblighi del committente e del responsabile dei lavori) cita al comma 2: “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) (ovvero il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell’opera)”. Al comma 10 poi: “In assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di o del Fascicolo, quando previsti, (.), è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.”
Ovvero, il committente non è sanzionato ma gli viene comunque sospeso il titolo abilitativo, sospensione dei lavori e della D.I.A.
Per i coordinatori, sia in fase di progettazione che di esecuzione, l’omissione e/o l’adeguamento del Fascicolo è sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi e con l’ammenda da 3.000,00 a 12.000,00 Euro.
L’allegato XVI del D. Lgs. 81/2008 descrive le modalità di redazione di questo documento, ovvero:
- Il fascicolo dell’opera (già previsto dal D. Lgs. 494/96, N.d.R.) deve essere predisposto, per la prima volta, dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori (dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione);
- sarà aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche che interverranno in un’opera nel corso della sua esistenza.
- Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.
Il fascicolo è costituito da tre capitoli:
- CAPITOLO I:riguarda la descrizione sintetica dell’opera e indica i soggetti coinvolti.
- CAPITOLO II: sono individuati i rischi, le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera (manutenzioni ordinarie e straordinarie), nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono quelle incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, altre misure da adottare previa esplicita richiesta dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sull’utilizzo in sicurezza e sulle manutenzioni e verifiche necessarie sulle misure preventive e protettive adottate.
- CAPITOLO III: (Riferimenti alla documentazione di supporto esistente), sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera utili ai fini della sicurezza per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni. Tali documenti riguardano il contesto in cui l’opera è collocata, la struttura architettonica e statica, gli impianti installati. Ognuna delle tre fasi di cui si compone il capitolo indica l’elenco degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto, i nominativi e i recapiti dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici, la data del documento e l’elenco e la collocazione degli elaborati tecnici.