Il Titolo VI del D. Lgs. 81/08 e’ dedicato alla movimentazione manuale dei carichi.
L’art. 167 cita: “Le operazioni di trasporto e di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.
Rientrano nel campo di applicazione tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie alle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Inoltre, l’allegato XXXIII cita le specifiche norme tecniche che devono essere considerate quali riferimento per effettuare la valutazione dei rischi e stabilire le misure di miglioramento, anche in fase di progettazione. In tale allegato, viene stabilito che il limite quantitativo dipende da una serie di fattori, quali il sesso dell’operatore, la tipologia e la frequenza di movimentazione. Nell’allegato si fa riferimento alle norme ISO 11228, che stabiliscono come effettuare la valutazione dei rischi, nello specifico tali norme fanno riferimento ad un approccio basato su cinque passi:
- valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento
- valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata
- valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici
- valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera
- valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano
Nell’allegato C della norma ISO, per una popolazione lavorativa adulta, la massa di riferimento e’ individuata in 25 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne, al fine di garantire la protezione di circa il 90% della popolazione lavorativa. Inoltre, viene stabilito che in condizioni ideali, il limite della massa cumulativa proposta e’ di 10 Kg nell’arco delle otto ore lavorative se la distanza di trasporto non è significativa, se aumenta la distanza di trasporto aumenta la massa cumulativa scende a 6 Kg per le otto ore lavorative.
Da queste delucidazioni, ne consegue che la valutazione delle azioni di sollevamento e di trasporto, effettuate prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 devono essere riviste ed adeguate nei contenuti tecnici a quanto disposto nel Testo Unico.
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