Cass. Pen. Sez. IV Sent., 09/10/2008, n. 47374 AZIONE PENALE IN GENERE – INFORTUNI SUL LAVORO – Responsabilità penale (colpa)
Nel prescrivere che, “in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’Inail ed all’Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso”, l’art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 legittima l’Inail ad esercitare a propria scelta l’azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale ovvero in sede civile.
Cass. Pen. Sez. IV Sent., 09/10/2008, n. 47374 LESIONE PERSONALE E PERCOSSE – OMICIDIO COLPOSO
PARTE CIVILE – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI – Reati colposi connessi ad infortuni sul lavoro – INAIL – Costituzione di parte civile – Legittimazione – Azione di regresso – Esercizio nel procedimento penale – Legittimazione.
In caso d’esercizio dell’azione penale per i reati d’omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l’INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che la legittimazione dell’ente in tal senso discende dall’art. 2 della L. n. 123 del 2007, che ha imposto al pubblico ministero di informare a tal fine l’INAIL dell’avvenuto esercizio dell’azione penale per i reati menzionati). (Annulla in parte con rinvio, App. Bolzano, 25 Settembre 2007).
Scarica l’allegato