Il committente dei lavori può nominare il Responsabile dei lavori; tale incarico per assumere rilevanza giuridica deve presentare una struttura formale ed implicare, necessariamente, il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa.
Il committente non può nominare il datore di lavoro dell’impresa esecutrice come responsabile dei lavori, pena l’inconcepibile identificazione tra soggetto controllore e soggetto controllato per quanto riguarda la sicurezza del cantiere.
La funzione di vigilanza del coordinatore per la sicurezza riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la vigilanza del cantiere momento per momento, in quanto questo controllo è demandato alle altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente, preposto.
Questo chiarimento è frutto di una sentenza – Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2010, n° 1490.