Il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione Europea ha provveduto all’emanazione di una Direttiva in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
La Direttiva Europea è la 2009/148/CEE (in allegata a tale articolo), e si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Qualora le esposizioni siano sporadiche e di debole intensità, ovvero non viene superato il valore limite di esposizione all’amianto (pari a 0.1 fibre per cm3) non occorrono particolari misure preventive.
Se l’esposizione all’amianto è prolungata, prima dell’inizio dei lavori occorre effettuare un’accurata descrizione di:
- ubicazione del cantiere
- tipo e quantitativi di amianto utilizzanti o maneggiati
- attività e procedimenti applicati
- numero dei lavoratori interessati
- data di inizio lavori e la durata
- misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto
Inoltre la direttiva ha previsto:
- le misure di prevenzione che debbono essere adottate dal datore di lavoro per ridurre al minimo l’esposizione all’amianto
- l’obbligo di effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro
- l’obbligo dei corsi di formazione ed informazione per i lavoratori
- l’obbligo delle visite mediche per l’accertamento dello stato di salute dei lavori esposti, ogni tre anni, oltre alla tenuta della cartella clinica individuale
- l’obbligo della tenuta del registro degli esposti da conservare per un periodo di quarant’anni
Tutti gli Stati membri sono obbligati a tenere un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.